In questo articolo scopriremo insieme quali sono i 5 aspetti da valutare se vuoi intraprendere un percorso di fecondazione eterologa. Per comodità, li indicherò qui di seguito, per poi approfondire ogni aspetto.
La fecondazione assistita di tipo eterologo è anche definita donazione di gameti proprio perché i soggetti che si rivolgono a questa tecnica non possono utilizzare i propri gameti. Ciò avviene per cause legate alla propria sterilità o a quella del proprio partner.
L’embrione verrà, dunque, creato grazie all’utilizzo di ovociti e spermatozoi di donatori esterni alla coppia.
Si, la fecondazione eterologa è legale in Italia dal 2014. Infatti, con sentenza 162/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto prima vigente che rendeva di fatto impossibile l’accesso alla PMA eterologa in Italia.
Possono accedere alla fecondazione assistita le coppie di soggetti
nei seguenti casi:
Tutte le strutture sanitarie iscritte nel Registro nazionale di PMA e autorizzate ad effettuare tali trattamenti possono applicare tecniche di fecondazione assistita eterologa.
Considerata la mancanza di donatori e donatrici italiani, i gameti vengono spesso importati dall’estero e, dunque, provengono da donatori stranieri.
Spesso nelle strutture italiane ci sono liste d’attesa molto lunghe; in altri casi, alcuni soggetti o coppie preferiscono sottoporsi a dei cicli di PMA “a fresco” – e cioè senza utilizzare ovociti o spermatozoi crioconservati – e, quindi, decidono di intraprendere questo percorso in strutture straniere.
I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.
A stabilirlo è l’art. 8 della Legge 40/2004 che prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
La legge ha, altresì, previsto, come forma di tutela per il bambino, che la madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di PMA non può dichiarare la volontà di non essere nominata e l’uomo della coppia (coniuge o convivente) che abbia sottoscritto il consenso informato non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità.
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