La maternità surrogata in Italia

Per approfondire il tema della maternità surrogata in Italia è importante considerare i seguenti aspetti:

  1. Si può parlare di madre surrogata in Italia?
  2. È legale la maternità surrogata in Italia?
  3. La differenza tra la legge italiana e la legge all’estero
  4. Quali sono i rischi per gli italiani che accedono all’utero in affitto all’estero?
  5. Capire se l’utero in affitto è reato in Italia

 

Si può parlare di madre surrogata in Italia?

Prima di analizzare il tema della maternità surrogata, è importante capire il significato del termine “madre surrogata”.

La madre surrogata è una donna che sceglie in maniera libera, autonoma e volontaria, di ospitare nel proprio utero un embrione sviluppato attraverso le tecniche di fecondazione in vitro, di favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza compreso il parto.

Tale percorso, dunque, rappresenta una soluzione per i soggetti singoli ovvero per le coppie che, a causa della loro sterilità e/o infertilità, non possono intraprendere una gravidanza ovvero non riescono a portarla a termine, per ragioni medico-fisiologiche o situazioni personali, di carattere psicologico o sociali.

E’ legale la maternità surrogata in Italia?

No. In Italia il ricorso alla maternità surrogata è vietato dall’articolo 12, comma 6, della legge 40/2004.

Molti sono gli italiani che decidono di intraprendere tale percorso all’estero nei paesi dove la maternità surrogata è legale e consentita.

Ciò ha determinato l’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia. Infatti, diverso è stato nel tempo l’approccio dei giudici che si sono trovati a risolvere i singoli casi relativi all’utilizzo di tali tecniche da parte di persone italiane all’estero, che, nel valutare la loro condotta, hanno cercato di contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, soffermandosi, in particolare, sulla tutela e la salvaguardia del benessere del minore.

La differenza tra la legge italiana e la legge all’estero

Se in Italia la maternità surrogata è vietata, la situazione all’estero è diversa e i diversi paesi hanno una regolamentazione specifica.

Quello che bisogna valutare con più attenzione è la possibilità (e le relative modalità) di riconoscere in Italia lo status di genitore acquisito all’estero.

Infatti, in base alle diverse situazioni, la legge italiana potrebbe non riconoscere automaticamente lo status genitoriale acquisito nel paese straniero e potrebbe essere necessario intraprendere un procedimento legale di riconoscimento di tale status in Italia.

E’, dunque, fondamentale svolgere un’analisi caso per caso e, soprattutto, ricevere una consulenza legale attenta e specializzata in materia di maternità surrogata.

Alla fine di questo articolo troverai un video dove parlo della maternità surrogata in Italia e all’estero.

Quali sono i rischi per gli italiani che accedono all’utero in affitto all’estero?

Per capire quali sono i rischi per gli italiani che accedono a tale percorso all’estero, è importante rivolgersi a un avvocato esperto sul tema della maternità surrogata.

I giudici Italiani hanno, in alcuni casi, attribuito alla condotta di chi ha intrapreso il percorso di gestazione per altri all’estero, una rilevanza penale (ad es. reato di alterazione di stato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

In base alle statistiche, i casi maggiormente contestati hanno riguardato le coppie italiane o i soggetti italiani recatisi nei Paesi dell’Est Europa per intraprendere un percorso di gestazione per altri.

L’utero in affitto è reato in Italia?

Si, l’utero in affitto è reato in Italia.

Infatti, la Legge 40/2004 prevede, all’articolo 12, comma 6, che “…Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro…”.

Il comma 9 dello stesso articolo 12 stabilisce che: “…È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo…”.

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